
Premesso che il dovere di vigilanza sugli studenti, che costituisce un preciso obbligo di servizio per il personale interessato, a cui si ricollegano specifiche responsabilità individuali, si esplica:
a. dall’ingresso nell’edificio scolastico
b. durante lo svolgimento di tutte le attività didattiche
c. durante i cambi di turno dei docenti
d. durante la ricreazione
e. nella vigilanza sugli studenti diversamente abili, bisognosi di assistenza specifica e particolare
f. vigilanza al termine delle lezioni, in uscita dall’istituto
g. durante le uscite didattiche, visite guidate, stage in Italia e/o all’Estero svolti nel corso dell’anno scolastico
h. in uscita dall’edificio scolastico
i. nel controllo della regolare frequenza delle lezioni e di tutte le attività didattiche curricolari ed extracurricolari degli studenti
il personale in indirizzo dovrà attenersi alle disposizioni che seguono.
Vigilanza all’ingresso
La vigilanza ai tre ingressi dell’edificio scolastico è assicurata dai collaboratori scolastici assegnati a prestare servizio ad iniziare dalle ore 8,05 di ingresso degli studenti nell’istituto e nei dieci minuti che precedono l’avvio delle attività pomeridiane e serali programmate.
Vigilanza durante lo svolgimento in istituto di tutte le attività didattiche
Durante lo svolgimento delle attività didattiche il responsabile della vigilanza sugli studenti è il docente che cura l’attività didattica nell’unità oraria di riferimento e nel luogo in cui tale attività si svolge (aula, laboratorio, palestra ecc.).
Il docente in servizio alla prima ora di lezione è tenuto ad essere presente in aula alle ore 8,15.
Il docente che durante lo svolgimento dell’attività didattica debba, non per futili motivi, assentarsi temporaneamente dalla classe, prima di allontanarsi dal luogo in cui si svolge l’attività didattica, ha il dovere di incaricare il collaboratore scolastico in servizio nel reparto di vigilare sugli studenti sino al suo ritorno.
Il collaboratore scolastico non può rifiutare di svolgere la vigilanza richiesta dal docente ed è direttamente responsabile per i danni patiti dagli studenti a causa d’una omessa vigilanza.
Allo stesso modo, qualora il docente all’inizio della lezione risulti improvvisamente assente, il collaboratore scolastico dovrà comunicare immediatamente al Dirigente scolastico o suo delegato l’assenza del docente, assicurando la vigilanza per il tempo strettamente necessario alla sostituzione.
Vigilanza durante i cambi di turno dei docenti
Al fine di assicurare la continuità della vigilanza sugli studenti durante il cambio di turno dei docenti, i collaboratori scolastici di ciascun reparto sono tenuti ad assicurare la sorveglianza di loro competenza.
Il docente che non ha lezione nell’ora successiva è tenuto ad aspettare l’arrivo del collega per il cambio; qualora l’attesa risulti superiore a cinque minuti, il docente affiderà la classe al collaboratore scolastico in servizio nel reparto, provvedendo a comunicare al Dirigente scolastico o suo delegato (il responsabile della succursale) il ritardo del docente per l’eventuale sostituzione.
Il docente non in servizio nell’ora precedente, al suono della campanella del cambio dell’ora, è tenuto a farsi trovare davanti all’aula interessata.
Il docente che ha lezione nell’ora successiva, lascia la classe al suono della campanella e si recherà tempestivamente nell’aula in cui è programmata la lezione successiva. La vigilanza della classe è assicurata dal/dai collaboratori in servizio nel reparto.
In ogni caso, i collaboratori scolastici, hanno il dovere di accertare eventuali ritardi o assenze improvvise dei docenti nelle classi, di comunicare immediatamente al Dirigente scolastico o suo delegato (il responsabile della succursale) il ritardo e/o l’assenza, assicurando la vigilanza fino alla sostituzione.
Vigilanza durante la ricreazione
La vigilanza sugli studenti durante l’intervallo-ricreazione è assicurata dai docenti in servizio nella classe nell’ora di riferimento e dai collaboratori scolastici, secondo i turni predisposti all’inizio dell’anno scolastico, che dovranno prevedere una vigilanza all’interno dell’edificio e una vigilanza nel cortile di pertinenza.
Nel caso di condizioni meteorologiche avverse la ricreazione verrà effettuata all’interno delle proprie aule e nei corridoi di piano.
Vigilanza sugli studenti diversamente abili bisognosi di assistenza specifica
In considerazione dello specifico bisogno, la vigilanza è assicurata dal docente coadiuvato dal docente di sostegno, nonchè dal collaboratore scolastico individuato come da mansionario.
Vigilanza in uscita, prima del termine delle attività didattiche
Gli studenti minorenni possono lasciare l’istituto prima del termine delle lezioni soltanto se prelevati personalmente da uno dei genitori o da persona delegata. La delega deve essere redatta in forma scritta, con allegata la fotocopia del documento d’identità del delegato, e depositata agli atti della Segreteria studenti.
Gli studenti maggiorenni possono lasciare l’istituto prima del termine delle lezioni per motivi seri, valutati dal Dirigente scolastico o suo delegato.
Vigilanza in uscita al termine delle attività didattiche
I docenti, coadiuvati dai collaboratori scolastici in servizio nei reparti vigilano assicurando il regolare deflusso dalle tre uscite dell’istituto presidiate da un collaboratore scolastico per uscita, secondo la suddivisione nell’edificio delle classi e dei corsi liceali.
L’utilizzo delle scale antincendio, in entrata ed uscita è severamente vietato agli studenti e al personale.
Vigilanza durante le uscite didattiche, visite guidate, stage
La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento delle uscite didattiche,visite guidate, stage ecc. è assicurata dai docenti accompagnatori in conformità al contenuto dell’atto di nomina ricevuta e alle norme vigenti in materia.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Franco Marras
Anno scolastico: 2012/2013 |
Responsabile e titolare del procedimento: Dirigente Scolastico |
Incaricato/a del procedimento: Dirigente Scolastico |
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