Il Registro Giornale di Classe è un atto pubblico[1] “in quanto posto in essere dal pubblico ufficiale [nella fattispecie l'insegnante di scuola pubblica al momento dell'attestazione degli atti da lui compiuti quali la certificazione della presenza dell'alunno, l'esecuzione delle lezioni, le materie trattate e il rendimento dell'allievo] nell’esercizio della sua pubblica attività e destinato a fornire la prova di fatti giuridicamente rilevanti, costitutivi di diritti e obblighi…” (Cfr. Corte di Cassazione, sent. n. 208196 /1997) e art. 41 del R.D. n. 965/1924).
Ciò premesso, il docente, con assunzione di responsabilità personale, ai fini della compilazione giornaliera del Registro Giornale di Classe, eseguita con diligenza professionale, e anche per assicurare in ogni momento, a chiunque abbia un interesse diretto, concreto e attuale, il diritto di accesso informale e formale agli atti amministrativi così come disciplinato dalle norme vigenti in materia, è tenuto a:
a. Utilizzare esclusivamente una penna ad inchiostro indelebile;
b. Scrivere il testo senza lacune, aggiunte, abbreviazioni, correzioni, alterazioni o abrasioni. Sono ammesse abbreviazioni, acronimi, ed espressioni in lingua straniera, di uso comune. Qualora risulti necessario apportare variazioni al testo, si provvede in modo che la precedente stesura resti leggibile (art. 7, comma 2 D.P.R. 445/2000);
c. Certificare all’inizio della lezione con la propria firma la presenza in aula;
d. Indicare la disciplina e certificare fedelmente, con grafia chiara, l’attività didattica effettivamente svolta (gli argomenti spiegati, le verifiche effettuate, i compiti e gli esercizi assegnati, anche al fine di permettere agli studenti assenti di conoscere il lavoro svolto in aula);
e. Certificare fedelmente la presenza in aula degli studenti, anche in considerazione della particolare rilevanza che da quest’anno scolastico assumono le assenze orarie e giornaliere ai fini dell’ammissione allo scrutinio finale, annotando con grafia chiara e con precisione, nelle giornate e nelle ore delle lezioni relative a ciascun insegnante, i nominativi degli assenti, degli ammessi in ritardo muniti della certificazione rilasciata dal sistema informativo della scuola, o autorizzati a lasciare l’istituto anticipatamente.
f. Certificare la lettura o la consegna agli studenti delle circolari e delle comunicazioni dell’ufficio di Presidenza;
g. Certificare i comportamenti degli studenti rilevanti sotto il profilo disciplinare, nel rispetto del Regolamento di disciplina vigente.
Il controllo periodico del Registro Giornale di Classe è effettuato dal Dirigente scolastico o suo delegato.
Le indicazioni di cui alla presente circolare hanno effetto a tempo indeterminato.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Franco Marras
[1] L’atto pubblico è il documento redatto, con le richieste formalità da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo ove l’atto è formato. L’atto pubblico, ex art. 2700 c.c., fa piena prova “fino a querela di falso della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti”.
Anno scolastico: 2010/2011 |
Responsabile e titolare del procedimento: Dirigente Scolastico |
Incaricato/a del procedimento: Dirigente Scolastico |
Visualizzazioni: 1207 | Stampa la circolare |