REGOLAMENTO INTERNO
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA VIGILANZA SUGLI STUDENTI, CONTROLLO DELLE ASSENZE, RITARDI ED USCITE ANTICIPATE
PREMESSA La vigilanza è un obbligo che investe tutto il personale scolastico, docenti, personale ATA e dirigente. L’obbligo della vigilanza ha rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio (Corte dei Conti, sez. III, sentenza n. 1623/94); Al Dirigente scolastico, in materia di vigilanza sugli alunni, spettano compiti organizzativi, per cui è sua competenza e responsabilità (ex art. 2047 - 2048 c.c. e art. 2043 e 2051 Codice Civile) porre in essere tutte le misure organizzative per garantire la sicurezza nell’ambiente scolastico e la disciplina tra gli alunni; spetta al DSGA predisporre attraverso il piano delle Attività l’organizzazione di tutto il personale ATA assicurando l’organizzazione della vigilanza durante le attività scolastiche ed extrascolastiche nell’anno scolastico in corso. Al di là delle norme che seguono e che saranno punto di riferimento primario per tutti, va sottolineata l’importanza delle azioni pedagogiche che i docenti metteranno in atto affinché si affermi il ruolo attivo degli studenti invitandoli alla co-responsabilità nella gestione del tempo scuola con lo scopo di far conseguire un obiettivo importantissimo: l’autonomia, sia nei metodi di studio che nei comportamenti sociali. Art. 1. PROCEDIMENTO DI ADOZIONE DEL REGOLAMENTO RELATIVO ALLA VIGILANZA SUGLI STUDENTI Il “Regolamento di Vigilanza”, deliberato dal Consiglio di Istituto, è parte integrante del Regolamento di Istituto. Art. 2. VIGILANZA DALL’INGRESSO DELL’EDIFICIO FINO AL RAGGIUNGIMENTO DELL’AULA 1. 2. Art. 3. VIGILANZA DURANTE LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA 1. 2. durante le ore di lezione; durante l’ intervallo (art. 99 del R.D. 965/24), i docenti della terza ora per i primi 10 minuti e i docenti della quarta ora per i restanti 5 all’interno dell’aula, dando facoltà ai docenti di estendere la vigilanza anche agli ambienti antistanti l’aula; durante l’uscita dei ragazzi dalla scuola. Durante l’esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è, pertanto, il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale. 3. 4. I collaboratori scolastici, soprattutto quando assegnati al settore delle classi prime, per favorire nella classi l’alternanza dei docenti, per sorvegliare gli studenti che si recano ai servizi igienici e per attivarsi in caso di eventuali necessità, sono tenuti a presidiare costantemente i corridoi del piano di servizio, senza allontanarsi, se non per chiamata improcrastinabile degli Uffici della Scuola o per esigenze impellenti, avendo comunque cura di avvisare la Dirigenza. Art. 4. VIGILANZA NELLA FRAZIONE TEMPORALE INTERESSATA AI CAMBI DI TURNO DEI DOCENTI 1. 2. Il docente non in servizio nell’ora precedente, al suono della campanella del cambio dell’ora, è tenuto a farsi trovare davanti all’aula interessata. Il docente che ha lezione nell’ora successiva, lascia la classe al suono della campanella recandosi tempestivamente nell’aula in cui è programmata la lezione successiva. La vigilanza della classe è assicurata dai collaboratori in servizio al piano. 3. 4. Art. 5. VIGILANZA DURANTE L’INTERVALLO/ PAUSA POMERIDIANA 1. 2. 3. 4. 5. Art. 6. VIGILANZA DURANTE IL TRAGITTO AULA – USCITA DALL’EDIFICIO AL TERMINE DELLE LEZIONI 1. di prestare la dovuta vigilanza nel passaggio degli studenti. 2. Art. 7. VIGILANZA SUI “MINORI PER EMERGENZE/SOCCORSO”
La vigilanza sui “minori per emergenze/soccorso”, nella fattispecie alunni portatori di handicap grave, deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno o dall’educatore o assistente comunale e dal docente della classe, coadiuvati da un collaboratore scolastico. Art. 8. VIGILANZA DURANTE IL TRAGITTO AULA – PALESTRA , LABORATORI, AULE E VICEVERSA 1. 2. 3. 4. Art. 9. VIGILANZA RELATIVA AGLI SPOSTAMENTI DEI DIVERSAMENTE ABILI
La vigilanza deve sempre essere assicurata dal docente di sostegno o dall’educatore o dal docente della classe coadiuvato da un collaboratore scolastico. Per i casi gravi di allievi diversamente abili, deve sempre essere assicurata la presenza, anche nelle aree cortilive, del docente di sostegno o dell’educatore o assistente comunale o di un collaboratore scolastico appositamente designato. Art.10 VIGILANZA DURANTE LE ASSEMBLEE DI CLASSE E D’ISTITUTO (1)
Le assemblee degli studenti sia di Classe che di Istituto vanno considerate attività scolastiche a tutti gli effetti. 1. 2. 3. 4. 5.
Art. 11. VIGILANZA DURANTE LE VISITE GUIDATE / VIAGGI D’ISTRUZIONE / STAGE 1. 2. 3. 4. Art. 12. INFORTUNI E MALORI DEGLI ALLIEVI Procedure organizzative di emergenza da attivare in caso di infortunio e/o malore degli alunni 1. 2. · valutata la gravità dell’accaduto, avvisa tempestivamente la Dirigenza o il suo sostituto e l’Ufficio alunni che informa immediatamente la famiglia dell’infortunato; · per i Primi Soccorsi chiede l’intervento dei collaboratori scolastici in servizio, che avvertono anche l’Addetto al Primo Soccorso del Piano e, se necessario, fa chiamare tempestivamente il “118”. In tal caso, l’allievo non può essere lasciato solo in ambulanza; pertanto, il collaboratore scolastico addetto al pronto soccorso avrà cura di seguire l’allievo in attesa dell’arrivo della famiglia. 3. Art. 13 VIGILANZA DEGLI ALLIEVI IN CASO DI SCIOPERO 1. Art. 14. SCIOGLIMENTO ANTICIPATO DELLE LEZIONI 1. 2.
Art. 15. ASSENZE, RITARDI, USCITE ANTICIPATE 1 1. a. Le assenze fatte a qualsiasi titolo devono essere giustificate: dai genitori/tutori per gli alunni minorenni, dagli stessi alunni se maggiorenni, utilizzando l'apposito libretto, il giorno del rientro a scuola. b. Il docente della prima ora dovrà annotare l'avvenuta o meno giustificazione sul registro di classe. c. Lo studente che per dimenticanza non presenti la giustificazione sarà ugualmente ammesso in classe ma dovrà presentare giustificazione il giorno successivo, se questo non accade, nel caso di alunno minorenne, la scuola avviserà la famiglia. d. In caso di assenza per malattia, se essa si è protratta per più di 5 giorni, compresi festivi intermedi o terminali, oltre alla giustificazione lo studente dovrà produrre obbligatoriamente certificato medico; questo dovrà essere rilasciato dal medico della A.S.L. in caso di malattia infettiva o contagiosa. e. Le assenze collettive sono da considerare, ai sensi della C.M. n. 24 del 16/01/1967, assenze ingiustificate. In tal caso la famiglia dovrà comunque segnalare sul libretto di essere a conoscenza della suddetta astensione volontaria. f. Non sarà consentito, di norma, il ritardo. Potranno essere ammessi ritardi solo debitamente documentati (es. analisi cliniche). Gli alunni pendolari saranno ammessi in ritardo solo in casi eccezionali relativi all'orario dei mezzi di trasporto opportunamente documentati o verificati. g. Il ritardo viene registrato sul registro di classe, sarà conteggiato ai fini della validità dell’anno scolastico e, se ripetuto, influirà negativamente sulla condotta. L’alunno ritardatario sarà ammesso in aula solo all’inizio dell’ora successiva, salvo potere discrezionale del Dirigente scolastico o di un suo delegato in servizio alla prima ora, presentando richiesta di giustificazione debitamente documentata. h. Non è consentito l’ingresso in istituto dopo l’inizio della seconda ora, se non per gravi e documentati motivi che verranno valutati dal D.S. o da un suo delegato. i. E’ tassativamente vietato abbandonare l’istituto senza autorizzazione da parte della Dirigenza. j. Non sono consentite di norma più di tre uscite anticipate al quadrimestre. Esse saranno accolte per giustificati motivi; Il collaboratore scolastico, addetto alla portineria, dopo aver sottoposto la richiesta scritta sul libretto dal genitore al D.S. o a un suo collaboratore, allo scadere dell’ora di lezione e non prima, preleverà l’alunno e consegnerà il libretto al docente in servizio, che provvederà ad annotare sul registro di classe il nome dell’alunno e l’ora di uscita. k. Le richieste di uscita anticipata per lunghi periodi (vedi impegni sportivi agonistici, terapie mediche, ecc.) possono essere autorizzate in presenza di un genitore che formalizza la richiesta in segreteria e la giustifica, allegando la documentazione necessaria (dichiarazione società sportiva con allegato calendario, certificato medico, ecc.). l. Le uscite dall’aula durante le ore di lezione devono avvenire in modo da non disturbare le lezioni e far perdere meno tempo possibile. L’uscita dall’aula è consentita solo ad uno studente per volta. L’insegnante che autorizza l’uscita deve essere quello che accoglie l’alunno al ritorno: non si può uscire a cavallo del cambio dell’ora. m. Non è consentita l’uscita dall’aula nei minuti precedenti il suono della campana. Eventuali richieste, per recarsi in bagno o altrove all’interno dell’istituto, saranno valutate ed eventualmente autorizzate dall’insegnante dell’ora successiva, che è peraltro tenuto ad appuntare una nota disciplinare sul registro di classe nei confronti di studenti non presenti in aula all’inizio della lezione, al momento dell’appello nominale. n. L’uscita per recarsi in segreteria o per colloquio con la D.S. è consentita eccezionalmente con annotazione sul registro e visto per conferma dell’avvenuto colloquio. o. Gli studenti minorenni possono lasciare l’istituto prima del termine delle lezioni soltanto per esigenze non futili, se prelevati personalmente da uno dei genitori/tutori o da persona delegata. La delega deve essere redatta in forma scritta, con allegata la fotocopia del documento d’identità dei deleganti e del delegato, e depositata agli atti della Segreteria studenti. p. L'uscita anticipata deve essere sempre autorizzata per iscritto e firmata dal Dirigente Scolastico o dal delegato e deve riportare la firma del/i genitore/i o delegati che ha/hanno firmato il libretto personale dello studente nella sezione "Uscite anticipate". Nel caso di uscita anticipata di tutti gli alunni, se il docente in servizio dovesse rilevare delle irregolarità nella richiesta di uscita anticipata ossia data, ora, motivazione errata o firma/e non rispondente/i a quella depositata dal/i genitore/i sul libretto o richiesta di uscita anticipata trascritta sotto altre voci, l'uscita anticipata non sarà autorizzata o potrà essere autorizzata dalla firma del Dirigente Scolastico o del delegato. q. Gli studenti maggiorenni possono chiedere di uscire anticipatamente, soltanto per esigenze non futili, presentando richiesta scritta e motivata ai collaboratori del Dirigente scolastico entro la prima ora di lezione; le richieste saranno valutate dal Dirigente scolastico o suo delegato. r. L’uscita non sarà di norma autorizzata prima delle 12.20.
Art. 16. NORME FINALI Il presente Regolamento costituisce parte integrante del Regolamento d’Istituto. Su proposta del Dirigente e/o del Collegio dei docenti, potranno essere apportate modifiche e/o integrazioni necessarie per specifiche esigenze dell’Istituto scolastico. Normativa di riferimento: Codice Civile, artt. 2043, 2047, 2048; art. 6 DPR 416/74; art 61, L. 312/80; D.L.vo 297/94; DI n. 44 del 01/02/01; D.L.vo 81/08; art. 29 – comma 5 del CCNL Scuola 2006-09; Statuto delle studentesse e degli studenti; Regolamento d’istituto; Carta dei Servizi. In particolare, si riporta il testo delle norme generali sulla responsabilità civile per omessa vigilanza. Ai sensi dell’art. 2047 c.c. “in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell’incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto”. Dispone l’art. 2048 c.c. che “i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. (...). Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto”. I collaboratori scolastici svolgeranno l’attività di vigilanza attenendosi al Piano delle attività redatto dal D.S.G.A, che stabilisce un piano articolato di posizionamento del personale che permetta il controllo generale negli spazi temporali di seguito regolati. Tutto il personale è tenuto a rispettare scrupolosamente il piano delle attività nella parte connessa alla vigilanza, ai fini della sicurezza sui luoghi di lavoro, ex T.U. 81/’08. Note: (1) A decorrere dall’anno scolastico di entrata in vigore della riforma della scuola secondaria di secondo grado, ai fini della validità dell’anno scolastico, compreso quello relativo all’ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale di ciclo. (D.P.R. n. 122 del 22/06/2009, art. 14 comma7) Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Francesca Currò Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 |
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