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Liceo G.M. Dettori - Tempio Pausania - (OT)
Liceo Classico - Scientifico - Linguistico - Sportivo - Scienze Umane
"G.M. Dettori"
Via B.Demuro, 3 - 07029 Tempio Pausania (Olbia-Tempio)
Tel. 079631783 - E-mail: sspc04000t@istruzione.it
P.Cert.: sspc04000t@pec.istruzione.it
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"G.M. Dettori"
Regolamento Vigilanza 2015-16

 REGOLAMENTO INTERNO

 

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA VIGILANZA SUGLI STUDENTI,

CONTROLLO DELLE ASSENZE, RITARDI ED USCITE ANTICIPATE

 

PREMESSA

La vigilanza è un obbligo che investe tutto il personale scolastico, docenti, personale ATA e dirigente.

L’obbligo della vigilanza ha rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio (Corte dei Conti, sez. III, sentenza n. 1623/94);

Al Dirigente scolastico, in materia di vigilanza sugli alunni, spettano compiti organizzativi, per cui è sua competenza e responsabilità (ex art. 2047 - 2048 c.c. e art. 2043 e 2051 Codice Civile) porre in essere tutte le misure organizzative per garantire la sicurezza nell’ambiente scolastico e la disciplina tra gli alunni;

spetta al DSGA predisporre attraverso il piano delle Attività l’organizzazione di tutto il personale ATA assicurando l’organizzazione della vigilanza durante le attività scolastiche ed extrascolastiche nell’anno scolastico in corso.

 

Al di là delle norme che seguono e che saranno punto di riferimento primario per tutti, va sottolineata l’importanza delle azioni pedagogiche che i docenti metteranno  in atto affinché si affermi il ruolo attivo degli studenti invitandoli alla co-responsabilità nella gestione del tempo scuola con lo scopo di far conseguire un obiettivo importantissimo: l’autonomia, sia nei metodi di studio che nei comportamenti sociali.

 

Art. 1. PROCEDIMENTO DI ADOZIONE DEL REGOLAMENTO RELATIVO ALLA VIGILANZA SUGLI STUDENTI

Il “Regolamento di Vigilanza”, deliberato dal Consiglio di Istituto, è parte integrante del Regolamento di Istituto.

 Art. 2. VIGILANZA DALL’INGRESSO DELL’EDIFICIO FINO AL RAGGIUNGIMENTO DELL’AULA

1.Al fine di regolamentare l’ingresso degli alunni nell’edificio scolastico all’inizio di ogni turno di attività, devono essere presenti, dalle 8.05 alle 8.15, due  collaboratori scolastici che prestino la dovuta vigilanza sugli alunni  nell’atrio dell’ingresso di via B. De Muro n. 1 e due nell’atrio di via B. De Muro n.3.

2.I collaboratori scolastici in servizio nel turno vigileranno il passaggio degli alunni nei rispettivi piani o anditi di servizio fino all’entrata degli stessi nelle proprie aule.

 

Art. 3. VIGILANZA DURANTE LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA

1.Ai sensi dell’art. 17 della CM n. 105/1975 e dell’art. 29 del CCNL 2006-2009, per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, i docenti sono tenuti a trovarsi in classe alle ore 8.15 e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi.

2.I docenti svolgono la funzione di vigilanza:

durante le ore di lezione;

durante l’ intervallo (art. 99 del R.D. 965/24), i docenti della terza ora per i primi 10 minuti e i docenti della quarta ora per i restanti 5 all’interno dell’aula, dando facoltà ai docenti di estendere la vigilanza anche agli ambienti antistanti l’aula;

durante l’uscita dei ragazzi dalla scuola.

Durante l’esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è, pertanto, il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale.

3.Il docente che, durante l’espletamento dell’attività didattica, debba assentarsi temporaneamente dalla classe, prima di allontanarsi deve incaricare un collaboratore scolastico di vigilare sugli alunni sino al suo ritorno.

4.Il collaboratore scolastico ATA è tenuto alla vigilanza su richiesta del docente, come disposto dal Profilo Professionale (Tabella A CCNL 29.11.2007).

I collaboratori scolastici, soprattutto quando assegnati  al settore delle classi prime, per favorire nella classi l’alternanza dei docenti, per sorvegliare gli studenti che si recano ai servizi igienici e per attivarsi in caso di eventuali necessità, sono tenuti a presidiare costantemente i corridoi del piano di servizio, senza allontanarsi, se non per chiamata improcrastinabile degli Uffici della Scuola o per esigenze impellenti, avendo comunque cura di avvisare la Dirigenza.

 

Art. 4. VIGILANZA NELLA FRAZIONE TEMPORALE INTERESSATA AI CAMBI DI TURNO DEI DOCENTI

1.Al fine di assicurare la continuità della vigilanza sugli studenti durante il cambio di turno dei docenti, i collaboratori scolastici devono favorire l’avvicendarsi degli insegnanti collaborando nella vigilanza delle classi prive di docenti, presidiando le aule interessate al cambio di turno e segnalando tempestivamente alla dirigenza eventuali emergenze.

2.Il docente che non ha lezione nell’ora successiva è tenuto ad aspettare l’arrivo del collega per il cambio; qualora l’attesa risulti superiore a cinque minuti, il docente affiderà la classe al collaboratore scolastico in servizio al piano, provvedendo a comunicare al Dirigente scolastico o a  uno dei collaboratori il ritardo del docente per l’eventuale sostituzione.

Il docente non in servizio nell’ora precedente, al suono della campanella del cambio dell’ora, è tenuto a farsi trovare davanti all’aula interessata.

Il docente che ha lezione nell’ora successiva, lascia la classe al suono della campanella recandosi tempestivamente nell’aula in cui è programmata la lezione successiva. La vigilanza della classe è assicurata dai collaboratori in servizio al piano.

3.I docenti interessati al cambio di turno non devono attardarsi all’interno della classe, onde evitare lunghe attese e l’insorgere di problematiche nei cambi previsti.

4.I collaboratori scolastici, all’inizio delle lezioni o ai cambi di turno dei docenti nelle aule sono tenuti, nel caso in cui la classe  resti sola a lungo,  ad avvisare la Dirigenza.

 

Art. 5. VIGILANZA DURANTE L’INTERVALLO/ PAUSA POMERIDIANA

1.Durante l’intervallo la vigilanza è effettuata dai docenti impegnati nelle classi secondo il proprio orario di servizio, permanendo nell’aula e comunque nel corridoio antistante,  i docenti della terza ora per i primi 10 minuti e i docenti della quarta ora per i restanti 5.

 

2.I collaboratori scolastici, durante le fasi di intervallo, vigileranno, oltre che nel corridoio di competenza, anche nella “zona bar”, qualora il servizio ristoro venga ripristinato.

3.I collaboratori scolastici, per favorire nelle classi il cambio di turno dei docenti e per intervenire in caso di eventuali necessità, sono tenuti a presidiare costantemente il proprio piano di servizio.

4.Nei cortili o pertinenze presenti nella scuola la vigilanza deve sempre essere esercitata dai collaboratori scolastici incaricati, secondo modalità decise dal DGSA. In particolare, i collaboratori scolastici, due per turno, vigilano nell’area di pertinenza esterna durante la pausa ricreazione. I due collaboratori assicurano che gli studenti non si addossino alla recinzione e non sostino nell’area occupata dalle cisterne e nella scala di sicurezza. Durante le giornate di maltempo la pausa ricreazione si svolgerà esclusivamente all’interno dei locali dell’Istituto e nell’androne esterno via B. Demuro.

5.La presente regolazione potrà essere integrata da un provvedimento organizzativo dirigenziale (piano organizzativo di vigilanza) in relazione alle esigenze concrete dell’Istituto.

 

 

Art. 6. VIGILANZA DURANTE IL TRAGITTO AULA – USCITA DALL’EDIFICIO AL TERMINE DELLE LEZIONI

1.Al fine di regolamentare l’uscita degli alunni dall’edificio scolastico al termine di ogni turno di attività, presso la porta di uscita dell’edificio scolastico sarà presente un collaboratore scolastico con il compito

di prestare la dovuta vigilanza nel passaggio degli studenti.

 

2.Per assicurare la vigilanza, i docenti sono tenuti ad assistere gli alunni sino all’ uscita dell’edificio accompagnando all’uscita la classe.

 

Art. 7. VIGILANZA SUI “MINORI PER EMERGENZE/SOCCORSO”

 

La vigilanza sui “minori per emergenze/soccorso”, nella fattispecie alunni portatori di handicap grave, deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno o dall’educatore o assistente comunale e dal docente della classe, coadiuvati da un collaboratore scolastico.

 

Art. 8. VIGILANZA DURANTE IL TRAGITTO AULA – PALESTRA , LABORATORI, AULE E VICEVERSA

1.Durante il tragitto aula – palestra, laboratori, aule e viceversa, la vigilanza sugli studenti è affidata al docente. Gli studenti che si recano in palestra o nei laboratori o in altri ambienti per attività didattiche o alternative, devono essere accompagnati, all’andata e al ritorno, dai docenti dell’ora di lezione assegnata. La sorveglianza nella palestra è affidata al docente di Scienze Motorie.

2.È richiesta la massima attenzione per prevenire eventuali infortuni in corso di attività sportiva e laboratoriale, vigilando anche sulle attrezzature e il loro uso e segnalando tempestivamente e per iscritto alla Dirigenza eventuali manomissioni delle strumentazioni in uso in palestra/laboratorio.

3.L’istituto non risponde di oggetti, cellulari, danaro lasciati incustoditi dagli allievi durante gli spostamenti e durante gli intervalli.

4.I docenti devono segnalare tempestivamente al Dirigente e al RLS qualunque evento possa individuarsi come situazione a rischio.

 

Art. 9. VIGILANZA RELATIVA AGLI SPOSTAMENTI DEI DIVERSAMENTE ABILI

 

La vigilanza deve sempre essere assicurata dal docente di sostegno o dall’educatore o dal docente della classe coadiuvato da un collaboratore scolastico.

Per i casi gravi di allievi diversamente abili, deve sempre essere assicurata la presenza, anche nelle aree cortilive, del docente di sostegno o dell’educatore o assistente comunale o di un collaboratore scolastico appositamente designato.

 

Art.10  VIGILANZA DURANTE LE ASSEMBLEE DI CLASSE E D’ISTITUTO  (1)

 

Le assemblee degli studenti sia di Classe che di Istituto vanno considerate attività scolastiche a tutti gli effetti.

1.In caso di assemblea d’Istituto svolta all’interno dei locali della scuola, il D.S. comunica, con apposita circolare, che l’attività didattica è sospesa, non prima delle ore 8,30 e dopo l’appello, e i ragazzi si recheranno nel locale destinato ad accogliere la riunione assembleare. Gli insegnanti in servizio in quella mattinata possono partecipare allo svolgimento dei lavori dell’assemblea.

2. Le assemblee di classe e di istituto sono autogestite.

3. In caso di fattori che turbino gravemente il regolare andamento dell’assemblea, di classe o d’istituto, che possono pregiudicare la sicurezza degli allievi, Docenti e personale ATA presenti sono tenuti a segnalare nonché a intervenire tempestivamente per la immediata comunicazione al Dirigente per l’eventuale sospensione dell’assemblea stessa.

4. E’ responsabilità dei rappresentanti d’istituto degli studenti organizzare il servizio d’ordine al fine di evitare uscite non autorizzate degli studenti e/o la non partecipazione alle assemblee stesse.

5. Non è consentito svolgere attività diverse  durante le assemblee autorizzate se non quelle previste dalla specifica normativa.( dlgs 16/04/94 art.13 c. 7  “ su richiesta degli studenti [….] attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo”)

 

Art. 11. VIGILANZA DURANTE LE VISITE GUIDATE / VIAGGI D’ISTRUZIONE / STAGE

1.La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di visite guidate, viaggi d’istruzione o uscite didattiche dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori, assegnati in tale compito nel rapporto di un docente ogni quindici alunni (C.M.n.291/92) e per gli stage linguistici all’estero nel rapporto di un docente ogni 10 alunni, ove possibile.

2.I docenti designati ad accompagnare gli alunni sono soggetti, nello svolgimento di detto servizio, all’obbligo di vigilanza degli alunni medesimi e alle responsabilità di cui all’art. 2048 del codice civile con l’integrazione di cui al l’art. 61 della L. 312, dell’11.7.80, che ha limitato la responsabilità patrimoniale del personale della scuola ai soli casi di dolo e colpa grave.

3.In caso di partecipazione di uno o più alunni portatori di handicap, sarà designato – in aggiunta al numero di accompagnatori dovuto in proporzione al numero dei partecipanti – un accompagnatore fino a due alunni disabili.

4.Ai sensi della normativa di cui al comma 2, ai docenti accompagnatori, per i quali tale compito costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio espletata in modo particolare ed in tempi eccezionalmente dilatati, non è consentito in alcun momento abbandonare la vigilanza sugli alunni salvo, durante gli stage linguistici all’estero, nelle ore in cui gli studenti siano affidati alla scuola estera e alle famiglie ospitanti.

 

Art. 12. INFORTUNI E MALORI DEGLI ALLIEVI

Procedure organizzative di emergenza da attivare in caso di infortunio e/o malore degli alunni

1.In caso di infortuni o malori degli allievi durante l’ora di lezione o durante l’intervallo, tutto il personale dovrà attenersi alle procedure previste dal T.U. 81/’08 e provvedere ad avvisare la famiglia indipendentemente dalla gravità dell’accaduto.

2.In caso di malore/incidente di un allievo durante l’ora di lezione o durante l’intervallo, il personale presente, docente o ATA:

·         valutata la gravità dell’accaduto, avvisa tempestivamente la Dirigenza o il suo sostituto e l’Ufficio alunni che informa immediatamente la famiglia dell’infortunato;

·         per i Primi Soccorsi chiede l’intervento dei collaboratori scolastici in servizio, che avvertono anche l’Addetto al Primo Soccorso del Piano e, se necessario, fa chiamare tempestivamente il “118”. In tal caso, l’allievo non può essere lasciato solo in ambulanza; pertanto, il collaboratore scolastico addetto al pronto soccorso avrà cura di seguire l’allievo in attesa dell’arrivo della famiglia.

3.Il personale intervenuto è tenuto a segnalare l’accaduto all’Ufficio Alunni-Protocollo, che provvederà ad annotarlo sull’apposito registro e attiverà, se necessario, tutte le procedure assicurative dopo aver acquisito agli atti una relazione scritta dettagliata.

 

Art. 13 VIGILANZA DEGLI ALLIEVI IN CASO DI SCIOPERO

1.In caso di sciopero, i collaboratori scolastici in servizio hanno il dovere della vigilanza su tutti gli alunni presenti nella scuola;  i docenti presenti a scuola hanno anche loro il dovere di vigilare sugli alunni durante il loro orario di servizio.

 

Art. 14. SCIOGLIMENTO ANTICIPATO DELLE LEZIONI

1.La Dirigenza si riserva il diritto di sciogliere le classi prima dell’orario prefissato oppure di ritardare l’ingresso, previa comunicazione alle famiglie, di norma almeno il giorno antecedente la variazione, eccezionalmente per via telefonica il giorno stesso, nei casi in cui motivi di forza maggiore non consentano il regolare svolgimento delle lezioni né l’assistenza di docenti nella scuola.

2.In caso di scioperi di categoria preavvisati, la scuola avviserà le famiglie di poter non essere in grado di assicurare il regolare svolgimento delle lezioni. I genitori, nel caso decidano di trattenere a casa l'alunno nel giorno di sciopero del personale, dovranno comunque compilare, per tal giorno, il libretto delle assenze.

 

Art. 15. ASSENZE, RITARDI, USCITE ANTICIPATE 1

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare la scuola con regolarità..  Le irregolarità nella frequenza (assenze non giustificate o non giustificabili, frequenti ritardi, uscite anticipate, ecc.) sono valutate nell’ambito del comportamento, ai fini della determinazione del voto di condotta e dell’assegnazione dei crediti.

 

a.        Le assenze fatte a qualsiasi titolo devono essere giustificate: dai genitori/tutori per gli alunni minorenni, dagli stessi alunni se maggiorenni, utilizzando l'apposito libretto, il giorno del rientro a scuola.                                       

b.      Il docente della prima ora dovrà annotare l'avvenuta o meno giustificazione sul registro di classe.

c.       Lo studente che per dimenticanza non presenti la giustificazione sarà ugualmente ammesso in classe  ma dovrà presentare giustificazione il giorno successivo, se questo non accade, nel caso di alunno minorenne, la scuola avviserà la famiglia.

d.      In caso di assenza per malattia, se essa si è protratta per più di 5 giorni, compresi festivi intermedi o terminali, oltre alla giustificazione lo studente dovrà produrre obbligatoriamente certificato medico; questo dovrà essere rilasciato dal medico della A.S.L. in caso di malattia infettiva o contagiosa.

e.       Le assenze collettive sono da considerare, ai sensi della C.M. n. 24 del 16/01/1967, assenze ingiustificate. In tal caso la famiglia dovrà comunque segnalare sul libretto di essere a conoscenza della suddetta astensione volontaria.

f.       Non sarà consentito, di norma, il ritardo. Potranno essere ammessi ritardi solo debitamente documentati (es. analisi cliniche). Gli alunni pendolari saranno ammessi in ritardo solo in casi eccezionali relativi all'orario dei mezzi di trasporto opportunamente documentati o verificati.

g.      Il ritardo viene registrato sul registro di classe, sarà conteggiato ai fini della validità dell’anno scolastico e,  se ripetuto, influirà negativamente sulla condotta. L’alunno ritardatario sarà ammesso in aula solo all’inizio dell’ora successiva, salvo potere discrezionale del Dirigente scolastico o di un suo delegato in servizio alla prima ora, presentando richiesta di giustificazione debitamente documentata.

h.      Non è consentito l’ingresso in istituto dopo l’inizio della seconda ora, se non per gravi e documentati motivi che verranno valutati dal D.S. o da un suo delegato.

i.        E’ tassativamente vietato abbandonare l’istituto senza autorizzazione da parte della Dirigenza.

j.        Non sono consentite di norma più di tre uscite anticipate al quadrimestre. Esse saranno accolte per giustificati motivi; Il collaboratore scolastico, addetto alla portineria, dopo aver sottoposto la richiesta scritta sul libretto dal genitore al D.S. o a un suo collaboratore, allo scadere dell’ora di lezione e non prima, preleverà l’alunno e consegnerà il libretto al docente in servizio, che provvederà ad annotare sul registro di classe il nome dell’alunno e l’ora di uscita.

k.      Le richieste di uscita anticipata per lunghi periodi (vedi impegni sportivi agonistici, terapie mediche, ecc.) possono essere autorizzate in presenza di un genitore che formalizza la richiesta in segreteria e la giustifica, allegando la documentazione necessaria (dichiarazione società sportiva con allegato calendario, certificato medico, ecc.).

l.        Le uscite dall’aula durante le ore di lezione devono avvenire in modo da non disturbare le lezioni e far perdere meno tempo possibile. L’uscita dall’aula è consentita solo ad uno studente per volta. L’insegnante che autorizza l’uscita deve essere quello che accoglie l’alunno al ritorno: non si può uscire a cavallo del cambio dell’ora.

m.    Non è consentita l’uscita dall’aula nei minuti precedenti il suono della campana. Eventuali richieste, per recarsi in bagno o altrove  all’interno dell’istituto, saranno valutate ed eventualmente autorizzate dall’insegnante dell’ora successiva, che è peraltro tenuto ad appuntare una nota disciplinare sul registro di classe nei confronti di studenti non presenti in aula all’inizio della lezione, al momento dell’appello nominale.

n.      L’uscita per recarsi in segreteria o per colloquio con la D.S. è consentita eccezionalmente con annotazione sul registro e visto per conferma dell’avvenuto colloquio.

o.      Gli studenti minorenni possono lasciare l’istituto prima del termine delle lezioni soltanto per esigenze non futili, se prelevati personalmente da uno dei genitori/tutori o da persona delegata. La delega deve essere redatta in forma scritta, con allegata la fotocopia del documento d’identità dei deleganti e del delegato, e depositata agli atti della Segreteria studenti.   

p.      L'uscita anticipata deve essere sempre autorizzata per iscritto e firmata dal Dirigente Scolastico o dal delegato e deve riportare la firma del/i genitore/i o delegati che ha/hanno firmato il libretto personale dello studente nella sezione "Uscite anticipate". Nel caso di uscita anticipata di tutti gli alunni, se il docente in servizio dovesse rilevare delle irregolarità nella richiesta di uscita anticipata ossia data, ora, motivazione errata o firma/e non rispondente/i a quella depositata dal/i genitore/i sul libretto o richiesta di uscita anticipata trascritta sotto altre voci, l'uscita anticipata non sarà autorizzata o potrà essere autorizzata dalla firma del Dirigente Scolastico o del delegato.

q.       Gli studenti maggiorenni possono chiedere  di uscire anticipatamente, soltanto per esigenze non futili,  presentando richiesta scritta e motivata ai collaboratori del Dirigente scolastico entro la prima ora di lezione; le richieste saranno valutate dal Dirigente scolastico o suo delegato.

r.        L’uscita non sarà di norma  autorizzata prima delle 12.20.

 

Art. 16. NORME FINALI

Il presente Regolamento costituisce parte integrante del Regolamento d’Istituto.

Su proposta del Dirigente e/o del Collegio dei docenti, potranno essere apportate modifiche e/o integrazioni necessarie per specifiche esigenze dell’Istituto scolastico.

 

Normativa di riferimento:

 Codice Civile, artt. 2043, 2047, 2048; art. 6 DPR 416/74; art 61, L. 312/80; D.L.vo 297/94; DI n. 44 del 01/02/01; D.L.vo 81/08; art. 29 – comma 5 del CCNL Scuola 2006-09; Statuto delle studentesse e degli studenti; Regolamento d’istituto; Carta dei Servizi.

In particolare, si riporta il testo delle norme generali sulla responsabilità civile per omessa vigilanza.

Ai sensi dell’art. 2047 c.c. “in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell’incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto”.

Dispone l’art. 2048 c.c. che “i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. (...). Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto”.

I collaboratori scolastici svolgeranno l’attività di vigilanza attenendosi al Piano delle attività redatto dal D.S.G.A, che stabilisce un piano articolato di posizionamento del personale che permetta il controllo generale negli spazi temporali di seguito regolati.

Tutto il personale è tenuto a rispettare scrupolosamente il piano delle attività nella parte connessa alla vigilanza, ai fini della sicurezza sui luoghi di lavoro, ex T.U. 81/’08.

 

Note:

(1) A decorrere dall’anno scolastico di entrata in vigore della riforma della scuola secondaria di secondo grado, ai fini della validità dell’anno scolastico, compreso quello relativo all’ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale di ciclo. (D.P.R. n. 122 del 22/06/2009, art. 14 comma7)

 

                                                                                Il Dirigente Scolastico

                                                                              Prof.ssa Francesca Currò

                                                                                                                                                 Firma autografa omessa ai sensi

                                                                                                                                                 dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 



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