Per l'anno scolastico 2010/2011, anche a seguito dell'avvio della riforma introdotta dal DPR n. 89/2010 e per l'entrata in vigore dell'art 14, comma 7, del DPR n. 122/2009, che prescindendo dalle tradizionali giustificazioni dispone che "ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo", la rilevazione e giustificazione delle assenze, ritardi e uscite anticipate dalle lezioni degli studenti si svolge secondo le modalità seguenti.
1. Rilevazione delle assenze
Le assenze sono rilevate nel Giornale di Classe dal docente in servizio nella classe alla prima ora di lezione.
Il docente è personalmente responsabile dell'esatta rilevazione degli studenti assenti.
2. Rilevazione dei ritardi
Gli studenti in ritardo sono tenuti a ritirare la ricevuta rilasciata dal sistema informatico in funzione nell'atrio dell'ingresso principale e non possono essere accettati in aula senza consegnare al docente in servizio nell'aula la ricevuta.
Il docente provvede ad annotare l'ingresso in aula dello studente trascrivendo sopra il nominativo dell'assente una "R" ben visibile.
E' vietato accettare in aula studenti in ritardo dopo la fine della seconda ora di lezione.
Si ricorda che anche i ritardi contribuiscono agli effetti previsti dall'art. 14 del DPR n. 122/2009 (non ammissione allo scrutinio finale).
3. Uscite anticipate
Studenti maggiorenni: non necessitano di giustificazioni. Si ricorda però che anche le uscite anticipate contribuiscono agli effetti previsti dall'art. 14 del DPR n. 122/2009 (non ammissione allo scrutinio finale).
La richiesta di uscita anticipata, trascritta nel libretto personale, deve essere depositata presso la bidelleria dell'ingresso principale, entro le ore 8,20 ,per la registrazione nel sistema informatico.
Studenti minorenni: possono essere prelevati esclusivamente da uno dei genitori, tutore o da persona
delegata (la delega deve essere sottoscritta dai genitori davanti all'Assistente Amministrativo competente e acquisita agli atti dell'Istituto).
L'uscita anticipata deve essere annotata nel Giornale di classe dal docente in servizio.
Non possono essere autorizzate uscite anticipate di studenti maggiorenni o minorenni ammessi in classe in ritardo alla seconda ora di lezione.
Si ricorda che anche le uscite anticipate contribuiscono agli effetti previsti dall'art. 14 del DPR n. 122/2009 (non ammissione allo scrutinio finale).
4. Rilevazione della assenze e dei ritardi per l'acquisizione al sistema informatico finalizzata alla comunicazione ai Genitori.
Il docente in servizio nella classe alla terza ora di lezione è tenuto a compilare il foglio a lettura ottica di rilevazione delle assenze e ritardi fornito dal Collaboratore Scolastico in servizio nel reparto.
Entro la fine della terza ora, il foglio a lettura ottica, sottoscritto dal docente, deve essere consegnato al Collaboratore Scolastico.
Il docente in questione, in ragione degli effetti previsti dall'art. 14 cit., è personalmente responsabile della rilevazione.
5. Giustificazione delle assenze
Devono essere giustificate soltanto le assenze "documentate e continuative" (es. ricoveri ospedalieri, cicli di terapia a domicilio o presso strutture ospedaliere, malattie infettive ecc.).
La giustificazione di queste assenze è operata dal Dirigente scolastico o suo delegato.
Tutte le altre assenze non devono essere più giustificate. Pertanto il docente in servizio nella classe alla prima ora di lezione non è più tenuto a registrare la giustificazione.
6. Comunicazione alle famiglie delle assenze e dei ritardi
L'obbligo dell'Istituto di comunicare ai Genitori o Tutori le assenze, i ritardi e le uscite anticipate degli studenti e' assolto dalle comunicazioni registrate nell'area riservata del sito web dell'istituto alla quale accedono tutti i genitori o tutori muniti di password rilasciata nominativamente dal Dirigente scolastico.
Altre modalità di comunicazione, limitate esclusivamente al telefono, sms o e-mail, devono essere richieste espressamente dagli interessati.
7. Assenze per cause di forza maggiore non imputabili agli studenti
Le assenze o ritardi degli studenti determinate da cause imputabili ai mezzi di trasporto pubblico locale (es. ritardi da maltempo, guasti ai mezzi, scioperi ecc.) non sono considerate ai fini del monte ore indicato dall'art. 14, comma 7 del DPR n. 122/2009.
Al riguardo, l'Istituto accerta presso le Aziende di trasporto interessate la giustificazione.
La presente circolare è inviata agli indirizzi e-mail di tutto il personale scolastico, agli indirizzi e-mail dei Genitori e Tutori registrati; è pubblicata all'Albo e nel sito web dell'Istituto, con decorrenza 13/09/2010, per l'intera durata dell'anno scolastico.
Copia della presente circolare è affissa in tutte le aule dell'Istituto per l'intera durata dell'anno scolastico.
Anno scolastico: 2010/2011 |
Responsabile e titolare del procedimento: Dirigente Scolastico |
Incaricato/a del procedimento: Dirigente Scolastico |